Farmaci e farmacie
Ticket regionali
Ticket: Normativa regionale Umbria
Delibera della Giunta regionale Umbria n. 911 del 5 agosto 2011, in materia di compartecipazione da parte dei cittadini alla spesa sanitaria
Delibera N .911 del 05-08-2011
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Introduzione misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in base all'art. 1 comma 796, lettera p) - bis, punto 2, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
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GIUNTA REGIONALE
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DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di prendere atto dell'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ai sensi del quale è previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettere p) e p)-bis , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cessino di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 61 comma 19 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
3) di approvare il piano contenente le misure alternative di rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, i relativi criteri di calcolo e le specifiche categorie di esenti per la farmaceutica convenzionata contenuti nell'AllegatoA, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di stabilire che le suddette misure alternative non trovano applicazione nei confronti delle categorie di esenti attualmente previste per la specialistica ambulatoriale e delle categorie di esenti specificamente individuate per la farmaceutica convenzionata.
L'Allegato A è composto da:
- Allegato A 1 "Piano di rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", contenente le misure alternative di rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 796, lettera p)-bis, secondo punto della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- Allegato A 2 "Criteri di calcolo per il piano di rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e stima delle entrate" contenente i dati di riferimento per la valutazione dell'impatto degli interventi e la stima delle entrate in base al piano di rimodulazione;
- Allegato A 3 "Categorie di esenti per la Farmaceutica Convenzionata".
4) di aggiornare il Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale, di cui alla DGR n. 1926 del 20 dicembre 2010, secondo quanto riportato nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) di proseguire i confronti avviati con le parti sociali e le rappresentanze professionali, al fine di assicurare l'applicazione della manovra secondo criteri di equità con le stesse condivisi e nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva e, in particolare, di procedere ad una graduale introduzione del criterio di valutazione sulle condizioni economiche basato sull'ISEE;
6) di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza di adottare tutti gli atti necessari a dare piena operatività in maniera graduale alla presente delibera tenendo conto della complessità delle attività a carico delle Aziende Sanitarie nell'applicazione del piano di rimodulazione di cui al punto 3), considerando prioritaria l'applicazione del Nomenclatore Tariffario di cui al punto 4);
7) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute, ai fini della stipula dell'accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza, previsto dall'art. 1, comma 796, lettera p)-bis, secondo punto, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
8) di stabilire di avviare immediatamente le procedure di attuazione delle misure indicate nella presente deliberazione, fatto salvo il loro adeguamento alle eventuali modifiche previste dall'accordo in corso di definizione ai sensi dell'art. 1 comma 796, della legge 296/2006, lettera p-bis), punto 2.
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1. DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO
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Le altre misure di compartecipazione indicate nell'allegato A alla medesima DGR 911/2011, e di seguito riepilogate ai paragrafi 5 e 6, si applicano alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dal 12 settembre 2011 e alle ricette spedite dalle farmacie a partire dalla medesima data.
Si precisa al riguardo che la quota di compartecipazione aggiuntiva prevista dalla DGR 911/2011 non è dovuta nel caso di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dal
12/09/2011 ma prenotate in data antecedente e già pagate dall'assistito.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le misure di compartecipazione aggiuntive introdotte dalle DGR 911/2011 non si applicano ai cittadini esenti.
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Le categorie di esenti specificamente individuate per la farmaceutica convenzionata sono quelle indicate nell'allegato A3 alla suddetta DGR 911/2011, di seguito riepilogate con le relative codifiche:
1) Esenti per reddito già previsti dalla normativa vigente (L. 537/93 e s.m.i.):
soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare non superiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni -e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
2) Esenti per patologia
soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n.296), limitatamente all'erogazione dei farmaci correlati alla patologia di esenzione, la cui valutazione è rimessa al medico prescrittore;
soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279; limitatamente all'erogazione dei farmaci correlati alla patologia di esenzione, la cui valutazione è rimessa al medico prescrittore;
invalidi di guerra e i deportati in campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
invalidi per servizio;
invalidi civili al100%;
grandi invalidi per lavoro;
infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio o affetti da malattie professionali, limitatamente all'erogazione dei farmaci prescritti per il trattamento delle conseguenze dell'infortunio e al periodo dell'infortunio stesso;
danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente all'erogazione dei farmaci necessari per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992;
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
ciechi e sordomuti;
altre categorie di soggetti in condizioni di disagio economico e di particolare vulnerabilità individuate dalla programmazione regionale (categoria da definire).
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In assenza delle esenzioni suddette, l'utente è tenuto al pagamento della quota di compartecipazione aggiuntiva in base alle fasce di reddito familiare di appartenenza di cui all'allegato A alla DGR 911/2011, di seguito riepilogate.
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6. IMPORTI COMPARTECIPAZIONE FARMACEUTICA
l farmaci inclusi nella classe A sono erogati con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatto salvo il pagamento da parte dei cittadini non esenti delle seguenti quote di compartecipazione per confezione, differenziate per fasce di reddito familiare:
0 € per reddito da 0 a 36.151,98€
1 € per confezione fino a un massimo di 2€ per ricetta per reddito da 36.151,99 a 70.000€
2 € per confezione fino a un massimo di 4€ per ricetta per reddito da 70.000,01 a 100.000€
3 € per confezione fino a un massimo di 6€ per ricetta per reddito oltre 100.000€
Sono esclusi dalla compartecipazione i farmaci erogati in distribuzione diretta o "per conto". Laddove la quota di compartecipazione superasse il costo della confezione del farmaco, l'utente è tenuto a pagare una quota di compartecipazione pari al prezzo del farmaco.
Si precisa inoltre che le quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica si sommano alle eventuali quote dovute dall'assistito in applicazione dell'art.7 della L 405/2001 e s.m.i. (differenza rispetto al prezzo di riferimento dei medicinali generici o equivalenti).
Si evidenzia infine che l'esenzione per patologia opera limitatamente ai farmaci correlati alla patologia stessa, la cui valutazione è rimessa al medico prescrittore. Ne consegue che anche gli assistiti in possesso di esenzioni di questo tipo devono considerare la possibilità di dover autocertificare il proprio reddito nel caso di prescrizioni di farmaci non correlati alla patologia.
Il farmacista all'atto della compilazione della Distinta Contabile Riepilogativa mensile presentata all'Azienda USL deve distinguere gli importi derivanti dalla quota di compartecipazione dalle quote dovute per la differenza con il prezzo di riferimento.
Si precisa infine che:
• la quota di compartecipazione si applica alle prescrizioni di ossigeno equiparando la bombola alla confezione;
• nelle ricette in triplice copia l'indicazione del ticket applicato deve essere apposta sul fronte della ricetta in basso a destra.