Farmaci e farmacie

Ticket: Normativa regionale Umbria


Delibera della Giunta regionale Umbria n. 911 del 5 agosto 2011, in materia di compartecipazione da parte dei cittadini alla spesa sanitaria  


Delibera N .911 del   05-08-2011

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Introduzione misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in base all'art. 1 comma 796, lettera p) - bis, punto 2, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296

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GIUNTA REGIONALE

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DELIBERA     

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2)  di prendere atto dell'art. 17, comma 6, del   D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ai sensi del quale è previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettere p) e p)-bis , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cessino di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 61 comma 19 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

3)  di  approvare  il  piano  contenente  le  misure  alternative  di  rimodulazione  della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, i relativi criteri di calcolo e le specifiche categorie di esenti per la farmaceutica convenzionata contenuti nell'AllegatoA, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di stabilire che le suddette misure alternative non trovano applicazione nei confronti delle categorie di esenti attualmente previste per la specialistica ambulatoriale e delle categorie di esenti specificamente individuate per la farmaceutica convenzionata.

L'Allegato A è composto da:

  • Allegato A 1 "Piano di rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", contenente le misure alternative di rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 796, lettera p)-bis, secondo punto della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  • Allegato A 2 "Criteri di calcolo per il piano di rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e stima delle entrate" contenente i dati di riferimento per la valutazione dell'impatto degli interventi e la stima delle entrate in base al piano di rimodulazione;
  • Allegato A 3 "Categorie di esenti per la Farmaceutica Convenzionata".

4) di aggiornare il Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale, di cui alla DGR n. 1926 del 20 dicembre 2010, secondo quanto riportato nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5)  di proseguire i confronti avviati con le parti sociali e le rappresentanze professionali, al fine di assicurare l'applicazione della manovra secondo criteri di equità con le stesse condivisi e nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva e, in particolare, di procedere ad una graduale introduzione del criterio di valutazione sulle condizioni economiche basato sull'ISEE;

6)  di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza di adottare tutti gli atti necessari a dare piena operatività in maniera graduale alla presente delibera tenendo conto della complessità delle attività a carico delle Aziende Sanitarie nell'applicazione del piano di rimodulazione di cui al punto 3), considerando prioritaria l'applicazione del Nomenclatore Tariffario di cui al punto 4);

7)  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  e  al Ministero della Salute, ai fini della stipula dell'accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza, previsto dall'art. 1, comma 796, lettera p)-bis, secondo punto, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

8)  di stabilire di avviare immediatamente le procedure di attuazione delle misure indicate nella presente deliberazione, fatto salvo il loro adeguamento alle eventuali modifiche previste dall'accordo in corso di definizione ai sensi dell'art. 1 comma 796, della legge 296/2006, lettera p-bis), punto 2.

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1. DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO

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Le altre misure  di compartecipazione indicate nell'allegato  A alla medesima  DGR 911/2011,  e di seguito riepilogate  ai paragrafi  5 e 6, si applicano  alle prestazioni di assistenza  specialistica ambulatoriale  erogate dal 12 settembre 2011 e alle ricette spedite dalle farmacie a partire dalla medesima data.
Si precisa al riguardo  che la quota di compartecipazione aggiuntiva  prevista dalla DGR 911/2011 non  è  dovuta   nel  caso   di  prestazioni   di  assistenza   specialistica   ambulatoriale   erogate  dal
12/09/2011 ma prenotate in data antecedente e già pagate dall'assistito.

2.    AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure  di compartecipazione aggiuntive  introdotte  dalle  DGR  911/2011  non  si applicano ai cittadini esenti.

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Le categorie  di esenti  specificamente individuate  per la farmaceutica  convenzionata  sono quelle indicate  nell'allegato   A3  alla  suddetta   DGR  911/2011,  di  seguito   riepilogate   con  le  relative codifiche:

1) Esenti per reddito già previsti dalla normativa  vigente (L. 537/93 e s.m.i.):

soggetti con  meno  di 6 anni  o  più di 65  anni  con  reddito  familiare  non superiore  a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);

disoccupati  - e loro  familiari a carico  - con  reddito  familiare  inferiore  a 8.263,31 euro incrementato  a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione  di ulteriori  516 euro per  ogni figlio a carico (ex  art. 8 comma  16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);

titolari di assegno (ex pensione)  sociale  - e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); 

titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni  -e loro familiari a carico - con reddito familiare  inferiore a 8.263,31  euro incrementato  a 11.362,05 euro in presenza  del coniuge  ed in ragione  di ulteriori  516 euro per ogni figlio  a carico (ex art. 8 comma  16 della L. 537/1993  e succ. modifiche  e integrazioni);

2)  Esenti per patologia
soggetti affetti da patologie  croniche  e invalidanti  esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n.296),   limitatamente   all'erogazione   dei  farmaci  correlati   alla  patologia   di esenzione, la cui valutazione è rimessa al medico prescrittore;

soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279; limitatamente  all'erogazione  dei farmaci correlati alla patologia di esenzione, la cui valutazione è rimessa al medico prescrittore;

invalidi di guerra e i deportati in campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;

invalidi per servizio;

invalidi civili al100%;

grandi invalidi per lavoro;

infortunati   sul   lavoro   per   il  periodo   dell'infortunio  o   affetti   da   malattie   professionali, limitatamente all'erogazione  dei farmaci  prescritti per il trattamento delle conseguenze dell'infortunio e al periodo dell'infortunio  stesso;

danneggiati  da vaccinazione  obbligatoria,  trasfusioni,  somministrazione  di emoderivati, limitatamente  all'erogazione  dei farmaci  necessari  per la cura delle  patologie  previste  dalla legge 210/1992;

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;

ciechi e sordomuti;

altre  categorie  di soggetti  in condizioni  di disagio  economico  e di particolare  vulnerabilità individuate dalla programmazione regionale (categoria da definire).

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In assenza  delle  esenzioni  suddette,  l'utente  è tenuto  al pagamento  della  quota di compartecipazione aggiuntiva  in base alle fasce di reddito familiare di appartenenza  di cui all'allegato  A alla DGR 911/2011, di seguito riepilogate.

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6.   IMPORTI COMPARTECIPAZIONE FARMACEUTICA

l farmaci inclusi nella classe A sono erogati con onere a carico del Servizio  Sanitario  Regionale, fatto salvo il pagamento da parte dei cittadini non esenti delle seguenti quote di compartecipazione per confezione, differenziate per fasce di reddito familiare:

0 € per reddito da 0 a 36.151,98€
1 € per confezione fino a un massimo di 2€ per ricetta per reddito da 36.151,99 a 70.000€
2 € per confezione fino a un massimo di 4€ per ricetta per reddito da 70.000,01 a 100.000€
3 € per confezione fino a un massimo di 6€ per ricetta per reddito oltre 100.000€

Sono esclusi dalla compartecipazione i farmaci erogati in distribuzione diretta o "per conto". Laddove la quota di compartecipazione  superasse il costo della confezione del farmaco, l'utente è tenuto a pagare una quota di compartecipazione pari al prezzo del farmaco.
Si precisa  inoltre  che  le quote  di compartecipazione  alla  spesa  farmaceutica  si sommano  alle eventuali quote dovute dall'assistito in applicazione  dell'art.7 della L 405/2001 e s.m.i. (differenza rispetto al prezzo di riferimento dei medicinali  generici o equivalenti).

Si evidenzia  infine  che  l'esenzione  per  patologia    opera  limitatamente  ai farmaci  correlati  alla patologia  stessa, la cui valutazione è rimessa  al medico prescrittore.  Ne consegue  che anche gli assistiti   in  possesso   di  esenzioni   di  questo  tipo  devono  considerare   la  possibilità  di  dover autocertificare il proprio reddito nel caso di prescrizioni di farmaci non correlati alla patologia.

Il farmacista all'atto della compilazione della Distinta Contabile Riepilogativa mensile presentata all'Azienda USL deve distinguere  gli importi derivanti dalla quota di compartecipazione dalle quote dovute per la differenza con il prezzo di riferimento.

Si precisa infine che:
•  la quota di compartecipazione si applica alle prescrizioni di ossigeno  equiparando  la bombola alla confezione;
•  nelle ricette in triplice copia  l'indicazione  del ticket applicato  deve  essere  apposta  sul fronte della ricetta in basso a destra.


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