È stato recentemente pubblicato un decreto che prevede la prescrizione dematerializzata di farmaci di fascia C. Il decreto cita la possibilità di consegnare i farmaci a domicilio, ma non vengono dettate precise regole. Quale è la procedura? Vi sono dei limiti?
La consegna di farmaci a domicilio viene, in effetti, citata all’articolo 4 del Dm 30 dicembre 2020 che recita:
“Art. 4. promemoria della ricetta elettronica. Modalità di utilizzo presso le farmacie nella fase emergenziale”. Il comma 4 dell’articolo prevede che
“Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di erogazione dei farmaci”.
È, quindi, un’opportunità che viene data al cittadino e che resta in subordine all’effettiva possibilità di poter essere attuata,
secondo le disponibilità della farmacia e, ovviamente, tramite modalità da stabilire, di volta in volta, con accordi tra cittadino e farmacia. La consegna a domicilio in ogni caso deve rispettare il Codice deontologico dei farmacisti approvato dalla Fofi. In particolare, in base all’art. 30 del Codice deontologico,
la consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta.
Inoltre, il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve assicurare l’informazione e il consiglio professionale, il rispetto del diritto di libera scelta del cittadino della propria farmacia, della normativa a tutela della
privacy e deve garantire, oltre alla sicurezza, corrette condizioni di conservazione dei medicinali. Infine, ai sensi del’art.18 del Codice deontologico,
la consegna a domicilio non deve diventare un escamotage per organizzare iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche. Si ricorda che il recente decreto che ha dematerializzato la ricetta non Ssn non autorizza la vendita
on line di farmaci con prescrizione medica, espressamente vietata dalla legislazione di settore.