
Con una sentenza pubblicata il 21 settembre u.s. la Corte di Giustizia ha chiarito, in maniera probabilmente definitiva, come devono essere impostati i rapporti commerciali tra grossista e farmacia interpretando quanto da tempo disposto dal diritto europeo.
Il caso nasce in Austria, ma la controversia è poi passata al giudizio della Corte europea in modo che tale questione potesse essere interpretata dal suo giudice naturale, la cui decisione diventa poi di fatto incontrovertibile a meno che non sia la stessa Corte a cambiare successivamente opinione sull’argomento.
La questione oggetto del procedimento riguardava l’attività di una farmacia che aveva subito la revoca dell’Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso in quanto aveva acquistato, a più riprese, medicinali presso altre farmacie che non disponevano di tale autorizzazione. Tali farmaci venivano poi rivenduti successivamente a grossisti in possesso, invece, di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso.
L’aspetto più rilevante della questione riguarda proprio la legittimità per un grossista di rifornirsi di farmaci presso una farmacia.
Secondo la Corte di Giustizia tale attività non è lecita in quanto le norme europee sono ben chiare in tal senso e stabiliscono come un grossista possa approvvigionarsi di farmaci solo da un titolare di AIC o presso un altro grossista.
Tali norme non prevedono alcuna eccezione. Non può essere infatti considerato legittimo il fatto che quanto fornito dalla farmacia riguardi soltanto dei minimi quantitativi. (ML)