Liberalizzazioni o no, il servizio farmaceutico resta comunque governato da un sistema di pianificazione di sedi e zone farmaceutiche che «per finalità ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica». A dirlo è una freschissima sentenza con cui il Consiglio di Stato è tornato a occuparsi di trasferimenti di farmacie dopo la recente vicenda di Lucca (vedi
Filodiretto dell’11 marzo). E nella quale i giudici amministrativi d’appello non solo ribadiscono una volta di più che la pianta organica è viva e vegeta, ma smentiscono anche la controversa circolare del ministero della Salute che un anno fa sosteneva la fine della perimetrazione delle sedi. Per Palazzo Spada, invece, tutto rimane come prima: le liberalizzazioni del decreto “Cresci-Italia”, infatti, hanno comunque mantenuto «l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” delle farmacie», il che «implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio» resta «pianificata autoritativamente». Poco, importa, osservano i giudici, che nel “Cresci-Italia” «non si parli più di “sedi” ma di “zone”», in quanto «la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto». Tra le nuove zone e le vecchie sedi, in sostanza, non c’è nessuna differenza e sbaglia il Ministero quando sostiene che per le prime non è più necessaria una perimetrazione di dettaglio ma un’indicazione generica dell’area topografica dove la farmacia dovrà insediarsi: «La distribuzione del territorio comunale fra le sedi non deve lasciare spazi vuoti né sovrapposizioni» scrivono infatti i giudici, per la quale tale indicazione «è coerente con la funzione che la pianta organica assume nel sistema: infatti, il territorio assegnato alla farmacia attribuisce al suo titolare la facoltà di scegliere all’interno di quel perimetro l’ubicazione dell’esercizio e gli attribuisce, altresì, un diritto di esclusiva, ossia il divieto agli altri farmacisti di insediarvisi».
«L’intervento del Consiglio di stato» riassume Francesco Cavallaro, avvocato ed esperto di legislazione farmaceutica, autore di un commento alla sentenza sul sito Iuspharma.it «è decisivo per due aspetti: conferma che il servizio farmaceutico continua a essere regolato da un sistema di programmazione che si può legittimamente chiamare pianta organica; impone la perimetrazione delle nuove zone, che di fatto non sono diverse dalle vecchie sedi. Ne dovranno tenere conto quei comuni che nel concorso straordinario hanno indicato sommariamente dove dovranno sorgere le nuove farmacie, secondo le istruzioni del ministero della Salute».