Nel complesso di norme che regolano il servizio farmaceutico assumono particolare rilievo le disposizioni riguardanti la presenza delle farmacie sul territorio (sulla base dello strumento della pianta organica) e le modalità e i tempi di apertura delle farmacie stesse (orari, turni e ferie, disciplinati da leggi regionali).
Tale sistema di regole è finalizzato a garantire al cittadino di trovare sempre e ovunque, con facilità, una farmacia aperta, in grado di fornire tutti i farmaci e i servizi necessari.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.27 del 4 febbraio 2003, ha confermato la validità di queste norme. Infatti, nel riconoscere la legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia n. 21/2000 sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie, la Corte Costituzionale ha affermato che le norme regionali che limitano l’orario di apertura delle farmacie tendono “ad assicurare il diritto alla salute, il diritto degli esercenti delle farmacie (condizionatamente al limite dell’utilità sociale) e l’efficienza del servizio pubblico farmaceutico”.
La Corte ha motivato la legittimità costituzionale di tali norme rilevando che “l’accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie”.
La Consulta ha precisato, inoltre, che esiste un nesso tra il sistema di articolazione territoriale delle farmacie (la pianta organica) e la limitazione degli orari delle stesse, in quanto la finalità concreta che la legge vuol raggiungere è la stessa, e cioè quella di “assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d’utenza”. La Corte ha così confermato il proprio orientamento in materia secondo il quale “il quadro normativo (relativo alla pianta organica e agli orari e turni delle farmacie, ndr) ribadisce l’intento di realizzare…l’ottimale funzionamento del servizio nel suo complesso” e “la continuità dell’assistenza farmaceutica prestata, in un adeguato ambito territoriale, dal servizio nel suo insieme e non già dalla singola farmacia”(Sentenza Corte Costituzionale n. 446 del 1988).
Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2013