Ticket regionali

Calabria

Normativa regionale

TICKET

1 € di quota fissa per ciascuna ricetta o impegnativa del medico curante

2 € di quota fissa aggiuntiva per ciascun pezzo prescritto, per un limite massimo per ricetta pari a 5 euro (compresa la quota fissa)

I medici prescrittori potranno prescrivere un numero massimo di 2 confezioni, anche se della medesima specialità, fatta eccezione per gli antibiotici monodose, fleboclisi, medicinali a base di interferone, farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni.

ESENTI

Sono esentate dal pagamento della quota ricetta di 1€ e della quota pezzo di 2€ le seguenti categorie::

  • soggetti affetti da patologie croniche rare e invalidanti di cui al D.M. 329/99 e similari
  • soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01
  • invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02
  • invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L01 e L04
  • invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01
  • invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04
  • ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06
  • soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02
  • detenuti e internati di cui al codice di esenzione F01
  • soggetti esenti per reddito di cui ai codici di esenzione E01, E02, E03 e E04
  • stranieri con permesso di soggiorno per asilo umanitario di cui al codice di esenzione X01
Sono esentate dal pagamento della quota di 2€, ma devono pagare la quota ricetta di 1€, le seguenti categorie:
  • invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L02 e L03
  • invalidi per servizio di cui ai codici di esenzione S02, S03 e S04
  • invalidi civili di cui al codice di esenzione C03

N.B.: Gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto all'erogazione, senza alcun onere, anche dei farmaci elencati in fascia C.
L'eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento è dovuta da tutte le categorie esenti fatta eccezione per gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

DECORRENZA:

settembre 2011


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