Ticket regionali
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Ticket: Normativa regionale Lombardia
D.G.R. 10 dicembre 2002 – N.7/11534 modificata dalla D.G.R. n. 12287 del 4 marzo 2003 e dalla D.G.R. n. 15592 del 12 dicembre 2003 e dalla D.G.R. n. 18475 del 30 luglio 2004
MISURE URGENTI IN MERITO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA
LA GIUNTA REGIONALE
DELIBERA
… omissis…
- di stabilire che le condizioni di applicazione di quote di partecipazione alla spesa sanitaria per l’assistenza farmaceutica territoriale sono quelle definite nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
…omissis…
Allegato A
ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
…omissis…
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di contenimento previsti dall’art. 5 della legge 405/01 senza arrecare pregiudizio alla fruizione dell’ assistenza farmaceutica da parte dei cittadini, si ritiene necessario prevedere che la quota di partecipazione alla spesa sanitaria per la l’assistenza farmaceutica territoriale a carico degli assistiti sia di 2 euro per ogni pezzo di farmaco prescritto fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
Gli assistiti, a cui sono prescritti i medicinali pluriprescrivibili di cui all’art. 9 della legge 405/2001 (medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite cronica e i medicinali somministrati esclusivamente per i fleboclisi), sono tenuti a corrispondere una quota fissa di 2 euro a pezzo fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
Le categorie di cittadini, esenti per patologie o condizione individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/ 2001, e le categorie affette da malattie rare, individuate dal d.m.s. 27 settembre 2001, possono usufruire della pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta, per i farmaci correlati alla propria patologia. Le stesse, pur mantenendo il loro stato di esenzione per la specialistica ambulatoriale, sono comunque tenute a corrispondere la quota fissa di 2 euro per ogni pezzo di farmaco prescritto fino ad un massimo di 4 euro per ricetta, in quanto comunque beneficiano della prescrizione di un numero di farmaci maggiore, a fronte del pagamento della stessa quota massima.
Le seguenti categorie di assistiti sono totalmente escluse dal pagamento della quota fissa sopra stabilita:
- invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
- grande invalidi per servizio;
- grande invalidi per lavoro;
- invalidi civili al 100%;
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza;
- danneggiati da vaccinazione obbligatoria, per trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n.238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n.210/ 1992;
- ciechi e sordomuti (legge n. 68 del 12 marzo 1999);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- titolari di pensioni sociali;
- titolari di pensioni al minimo di età superiore ai sessant’anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,45 € per ogni figlio a carico.
La presenza dello status previsto nei punti i) e j) dovrà essere autocertificato dai cittadini, ai sensi della normativa vigente, al momento del ritiro del farmaco.
DELIBERAZIONE N. 12287 DEL 4 MARZO 2003
Oggetto: Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2003 - integrazione e modifica della d.g.r. n. 10805 del 24 ottobre 2002 ad oggetto 'prime determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2003
LA GIUNTA REGIONALE
DELIBERA
…OMISSIS …
22.
A. di modificare, a partire dal 10 marzo 2003, l’allegato A, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. VII/11534 del 10 dicembre 2002, per quanto concerne i pazienti esenti per patologia o condizione individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001, e le categorie affette da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001, definendo la quota loro spettante in 1 Euro per confezione con un tetto massimo per ricetta di 3 Euro per i farmaci correlati alla propria patologia;'
B. di estendere l’esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica, prevista dall’allegato A alla D.G.R. 11534, alle seguenti categorie di assistiti:
- gli assistiti, a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla Legge n. 12/2001, per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni,
- soggetti rientranti nell’Accordo vigente tra Regione Lombardia e Ministero di Grazia e Giustizia;
- gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
- gli infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse, purchè indicato sulla prescrizione medica;
- titolari di pensioni al minimo di età superiore ai sessant’anni, e familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,45 € per ogni figlio a carico;
- ciechi e sordomuti;
C.di ridurre la quota di partecipazione sull’assistenza farmaceutica ad 1 euro per confezione fino ad un massimo di 3 euro per ricetta nei casi previsti dall’art.9, comma 3, della legge 405/2001 per le seguenti categorie di assistiti:
- gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3 o con assegno di accompagnamento,
- gli invalidi del lavoro con percentuale superiore ai 2/3.
DELIBERAZIONE N. 15592 DEL 12 DICEMBRE 2003
Oggetto: Integrazione alla D.G.R. n. 11534 del 10 dicembre 2002 avente per oggetto 'Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitaria'
LA GIUNTA REGIONALE
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di estendere, a far data dal l° gennaio 2004, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica:
- ai cittadini titolari di pensione ed ai familiari a loro carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno 2002 non superiore a 8.263,3l euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori 516,45 euro per ogni figlio a carico;
- ai disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria ed ai familiari a loro carico per il periodo di durata di tali condizioni;
- ai cittadini trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2002, non superiore a 36.151,98 euro
2) Di estendere, a far data dal 1° gennaio 2004, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per l'erogazione di prestazioni di pronto soccorso ai cittadini di età superiore a 65 anni.
3) Di determinare che in ordine all'opportunità di facilitare l'accesso alle procedure di autocertificazione, la fruizione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei cittadini di cui al presente deliberato, e, ulteriormente, dei cittadini già esenti per reddito così come previsto dalla D.G.R. n. VII/11534 del 10 dicembre 2002 e successiva integrazione, sia collegata, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di autocertificazione, alla presentazione di certificazione preventiva presentata ai competenti uffici delle ASL nonché agli eventuali altri soggetti appositamente autorizzati.
4) Di dare mandato alla Direzione Generale Risorse e Bilancio per la predisposizione del modello di autocertificazione e l'attivazione degli opportuni controlli.
5) Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere di concerto con la Direzione Generale Risorse e Bilancio all'emanazione delle direttive di applicazione della presente delibera.
6) Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di proseguire nelle attività, di controllo e di programmazione, anche attraverso strumenti innovativi, finalizzate al contenimento dei costi e alla incentivazione dell'uso appropriato dei farmaci con particolare attenzione ai medicinali generici oltre che continuare nell'attenta verifica della compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei soggetti con malattie croniche e rare.
DELIBERAZIONE N0 VII/ 18475 - Seduta del 30 LUGLIO 2004 Oggetto: Partecipazione alla spesa farmaceutica - Aggiornamento del regime di esenzione a favore di soggetti assistiti
LA GIUNTA REGIONALE
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nelle promesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di confermare che la quote di partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica territoriale a carico degli assistiti è di 2 Euro per ogni pezzo di farmaco prescritto fino ad un massimo di 4 Euro per ricetta;
2) Di confermare che sono esentati dal pagamento della quota di cui al punto1 le seguenti categorie: a) invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia; b) grandi invalidi per servizio: c) grandi invalidi per lavoro; d) invalidi civili al 100%; e) invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza; f) danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n. 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992; g) ciechi e sordomuti; h) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; i) titolari di pensioni sociali; j) gli assistiti, a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001, per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni; k) soggetti rientranti nell'Accordo vigente tra Regione Lombardia e Minstero di Grazia e Giustizia; l) gli ex deportati da campi di sterminio, titolari di pensione vitalizia; m) gli infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse, purchè indicato sulla prescrizione medica; n) titolari di pensione ed ai familiari a loro carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente, non superiori a 8.263, 31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori 516, 45 euro per ogni figlio a carico; o) i disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, ai lavoratori mobilità, ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria ed ai familiari a loro carico; p) gli invalidi di servizio appartenenti alla categoria dalla II all'VIII.
3) Di confermare che la quota di partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica territoriale a carico degli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3 o con assegno di accompagnamento degli invalidi del lavoro con percentuale superiore ai 2/3 è di 1 Euro per ogni pezzo di farmaco prescritto fino ad un massimo di 3 Euro per ricetta;
4) Di modificare, a partire dal 1 ottobre 2004, le modalità di compartcipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, esentando totalmente dal pagame4~to della quota di cui al punto 1) - i pazienti esenti per patologia o condizione individuata dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 Euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 ai D. L vo a. 109/98 e successive modifiche per i farmaci correlati alla proria patologia; - le categorie affette da malattie rare, individuata dai Decreto del Ministero della Sanità 279/2001, appartenenti a nucleo familiare cori reddito complessivo, riferito al!'anno precedente, non superiore a 46.600 Euro, incrementato in funzione dalla composizione del nuc1eo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D. L.vo n, 109/98 e successive modifiche; confermando che la quota di partecipazione sull' assistenza farmaceutica per le categorie di sui a] presente punto aventi un reddito superiore a quello ivi indicato rimane fissata ad 1 euro per confezione fino ad un massimo di 3 euro per ricetta per i farmaci correlati alla propria patologia;
5) Di modificare, a partire da] ottobre 2004, le modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria prevista dalla DGR n. VII/15592 del 12 dicembre 2003 da parte dei trapiantati d'organo secondo la modalità prevista nel precedente punto 4) del presente provvedimento;
6) Di dare mandato alla Direzione Generale Risorse e Bilancio e alla Direzione Generale Sanità per la predisposizione del modello di autocertificazione e per l'emanazione delle direttive di applicazione della presente delibera.
7) Di dare mandato alla Direzione Generale Risorse e Bilancio e provvedere agli opportuni controlli con cadenza mensile
8) Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di proseguire nelle attività di programmazione, anche in funzione dei controlli attivati dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, attraverso strumenti innovativi, finalizzati al contenimento dei costi e alla incentivazione dell'uso appropriato dei farmaci con particolare attenzione ai medicinali generici oltre che continuare nell'attenta verifica della compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei soggetti con malattie croniche e rare.
9) Di conformare quanto disposto dall'articolo 9 comma 1 legge n. 405/01 per cui la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile l998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta.