Ticket regionali
Ticket regionali
Ticket: Normativa regionale Sicilia
Decreto assessoriale n. 443/07 del 21 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 14 del 30 marzo 2007, modificato dalla Legge 10 gennaio 2012, n. 6 pubblicata sul Suppl.Ord. n. 1 alla G.U. della regione Siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
... omissis ...
Decreta:
... omissis ...
Art. 2
Le quote di compartecipazione di cui alla tabella 'Ticket' sono applicate, in aggiunta a quelle attualmente in vigore, e sono dovute per tutte le prescrizioni framaceutiche, incluse quelle relative a farmaci equivalenti.
Art. 3
E' confermata l'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione di cui all'articolo 1) per i soggetti appartenenti alle categorie di esenti totali per le prestazioni farmaceutiche di cui all'allegato 3 della circolare n. 1157/05 e successive modificazioni.
... omissis ...
Il presente decreto entrerà in vigore con effetti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Tabella ticket
Farmaci con costo al pubblico fino a € 25,00 |
Tipologia assistito |
Ticket attuale |
Ulteriore quota |
Totale |
Esente totale |
- |
- |
- |
Esente per patologia |
€ 0.50 |
€ 1.00 |
€ 1.50 |
Non esente |
€ 2.00 |
€ 2.00 |
€ 4.00 |
Farmaci con costo al pubblico oltre € 25,01 |
Tipologia assistito |
Ticket attuale |
Ulteriore quota |
Totale |
Esente totale |
- |
- |
- |
Esente per patologia |
€ 0.50 |
€ 1.50 |
€ 2.00 |
Non esente |
€ 2.00 |
€ 2.50 |
€ 4.50 |
Decreto assessoriale n. 4534 del 20 dicembre 2004, successivamente modificato dal decreto assessoriale n. 6118 del 5 agosto 2005
Modifica del decreto 18 giugno 2004, relativo all'attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, concernente la regolamentazione dei ticket sanitari.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
... omissis ...
Decreta:
... omissis ...
in via transitoria, sino all'esito del giudizio di appello, per la sospensione cautelare e/o la riforma nel merito della sentenza Tar Sicilia Catania sezione II n. 1181/05, nel territorio della regione siciliana:
-
la soglia massima ISEE, per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti è di € 9.000,00
-
non è prevista alcuna compartecipazione al costo per i farmaci, il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19.10.1991 n. 349, nonchè per quelli aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato alla Sanità
Art. 3
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore di E 9.000, per l'acquisizione dei farmaci concedibili va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 2,00.
Art. 4
Per le pluriprescrizioni consentite dalla normativa vigente, la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche per i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, è pari ad E 2,00 per ciascuna confezione prescritta, fatta eccezione per le pluriprescrizioni riferite ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi per le quali la partecipazione al costo è pari ad E 1,00 per confezione.
Art. 5
Per i soggetti affetti da patologie individuate da regolamenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) (malattie croniche ed invalidanti) e lett. b) (malattie rare) del decreto legislativo n. 124/98, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di E 0,50. Per i soggetti di cui al presente articolo, la prescrizione di farmaci è limitata a 3 pezzi massimo per ricetta e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni di terapia.
Art. 6
Per i medicinali 'a brevetto scaduto', la relativa prescrizione va effettuata indicando solamente il principio attivo senza alcuna specificazione della ditta produttrice.
Art. 7
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Palermo, 20 dicembre 2004.
Legge 10 gennaio 2012, n. 6 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012
Con la legge in questione, che entra in vigore il 21 gennaio 2012, vengono apportate modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21 del 29 dicembre 2003 in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. A far data quindi dal 21 gennaio 2012 i beneficiari dell'esenzione alla spesa sanitaria (Ticket) per la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale sono i soggetti ricompresi nelle categorie di seguito elencate, riportate con il pertinente codice di esenzione:
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E01: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
-
E02: disocccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze, sono esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione;
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E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
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E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico